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  • Lunedì 19 Settembre 2011 18:29
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    Normativa/Nazionale

    Legge: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

    Legge n. 148 del 14/09/2011

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    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138

              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

    Avvertenza: 
     
        Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
    della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
    delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
    dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
    1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
    testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
    disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
    dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
    decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
    l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
        Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
    con caratteri corsivi. 
        Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
        A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
    400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla
    legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
    della sua pubblicazione. 
     
                                 (( Art. 01 
     
     
                  Revisione integrale della spesa pubblica 
     
      1.  Dato  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di
    superamento  del  criterio   della   spesa   storica,   il   Ministro
    dell'economia e delle finanze, d'intesa con i  Ministri  interessati,
    presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per  la
    riorganizzazione  della  spesa  pubblica.  Il  programma  prevede  in
    particolare, in coerenza con  la  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  le
    linee-guida per l'integrazione operativa delle  agenzie  fiscali,  la
    razionalizzazione    di    tutte     le     strutture     periferiche
    dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione
    in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento  delle
    attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi  della  legge  1º  aprile
    1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la
    razionalizzazione  dell'organizzazione  giudiziaria  civile,  penale,
    amministrativa, militare e tributaria  a  rete,  la  riorganizzazione
    della  rete  consolare  e  diplomatica.   Il   programma,   comunque,
    individua, anche attraverso la sistematica comparazione  di  costi  e
    risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita'  nella
    produzione ed erogazione dei  servizi  pubblici,  anche  al  fine  di
    evitare  possibili  duplicazioni  di  strutture  ed  implementare  le
    possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con  le
    risorse stanziate.)) 
      ((2. Nell'ambito della  risoluzione  parlamentare  approvativa  del
    Documento di economia  e  finanza  2012  o  della  relativa  Nota  di
    aggiornamento, sono  indicati  i  disegni  di  legge  collegati  alla
    manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante  i  quali  il
    Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma
    1.)) 
      ((3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze provvede a definire le modalita' della  predisposizione
    del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.)) 
      ((4. Ai fini dell'esercizio delle attivita'  di  cui  al  comma  1,
    nonche' per garantire l'uso efficiente delle  risorse,  il  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale dello Stato,  a  partire  dall'anno  2012,  d'intesa  con  i
    Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo  di  «spending  review»
    mirata alla definizione dei costi standard  dei  programmi  di  spesa
    delle amministrazioni centrali dello Stato. In  particolare,  per  le
    amministrazioni periferiche  dello  Stato  sono  proposte  specifiche
    metodologie per quantificare i relativi costi, anche  ai  fini  della
    allocazione  delle  risorse  nell'ambito   della   loro   complessiva
    dotazione.)) 
     
                                   Art. 1 
     
     
             Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
     
      ((01. Al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  centrali  di
    pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente  primaria
    in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e  2013,  nella  misura
    delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili  in   base
    all'articolo 01 del  presente  decreto,  le  spese  di  funzionamento
    relative alle missioni di spesa di ciascun  Ministero  sono  ridotte,
    rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto  alle
    spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e  le
    dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
    previste dalla legge di  bilancio,  relative  agli  interventi,  sono
    ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima  misura  prevista  dal
    periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie  per
    le missioni di spesa per ciascun Ministero previste  dalla  legge  di
    bilancio, relative agli oneri comuni di parte  corrente  e  di  conto
    capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno  dei  due
    anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del  bilancio
    dello Stato puo' aumentare in  termini  nominali,  in  ciascun  anno,
    rispetto  alla  spesa  corrispondente   registrata   nel   rendiconto
    dell'anno precedente, di una percentuale  non  superiore  al  50  per
    cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento  di  economia  e
    finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
    come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.)) 
      ((02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali  di
    pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al  comma  01,  in
    deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo  23
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al  quinquennio
    2012-2016,  nel  rispetto  dell'invarianza  dei  saldi   di   finanza
    pubblica, possono  essere  rimodulate  le  dotazioni  finanziarie  di
    ciascuno stato di previsione,  con  riferimento  alle  spese  di  cui
    all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196  del  2009.
    La misura della variazione deve essere tale da  non  pregiudicare  il
    conseguimento  delle  finalita'   definite   dalle   relative   norme
    sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al  20  per  cento
    delle risorse finanziarie complessivamente  stanziate  qualora  siano
    interessate autorizzazioni di spesa di  fattore  legislativo,  e  non
    superiore al 5 per cento qualora siano interessate le  spese  di  cui
    all'articolo 21, comma 6, della citata legge  n.  196  del  2009.  La
    variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze  su  proposta  del  Ministro   competente.   Resta   precluso
    l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
    finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
    precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
    parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
    carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
    giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
    senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
    competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato  il  comma
    14  dell'articolo  10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) 
      ((03.  Il  Governo  adotta  misure  intese  a  consentire   che   i
    provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.  15,  per
    ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.)) 
      1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella
    Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le
    disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella
    tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
    convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
    voce «indebitamento ((netto))», riga «totale», per gli  anni  2012  e
    2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro  e
    2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
    Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
    tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce
    «saldo netto da finanziare». 
      2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:
    «e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree
    sottoutilizzate». ((Al comma 4 del  predetto  articolo  10,  dopo  il
    primo periodo, e' inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non
    possono comunque riguardare le risorse destinate alla  programmazione
    regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
    ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo  21,  comma  13,  della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196.».)) 
      3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
    all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
    predetto  articolo  74  e  dall'articolo  2,  comma   8-bis   ,   del
    decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
    dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  provvedono,  anche  con  le
    modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
    dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    febbraio 2009, n. 14: 
      a) ad apportare, entro il 31  marzo  2012,  un'ulteriore  riduzione
    degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
    dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
    quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
    2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009; 
      b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
    non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
    apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
    della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
    tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
    articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009. 
      4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
    dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
    decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di
    personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
    essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi
    dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
    2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
    provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
    provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
    data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
    decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
    nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
    5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
    predetta data. 
      5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale
    amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza
    del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo
    della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del
    farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
    strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
    nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato
    nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del
    2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies ,
    primo periodo del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito
    dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti
    disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
      6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
      a) al comma 1-ter , le parole: «del 5 per cento per l'anno  2013  e
    del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a
    decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine,  e'  aggiunto
    il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari  di
    cui  al  comma  1-quater  ,  in  alternativa,  anche  parziale,  alla
    riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle
    imposte indirette, inclusa l'accisa»; 
      b) al comma 1-quater , primo  periodo,  le  parole:  «30  settembre
    2013», sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»;  nel
    medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle
    seguenti: «per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013». 
      ((7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98  del
    2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo
    il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Nella  ipotesi  prevista
    dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano
    assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
    con le modalita' previste dal citato primo periodo  l'amministrazione
    competente  dispone,  nel  rispetto  degli  equilibri   di   bilancio
    pluriennale, su comunicazione del  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, la riduzione della retribuzione di risultato  dei  dirigenti
    responsabili nella misura del 30 per cento».)) 
      8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
    modificazioni: 
      a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e  successivi»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»; 
      b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per  l'anno
    2003 e»  sono  soppresse;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a
    decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
    decorrere dall'anno 2012»; 
      c) alla lettera b), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  «a
    decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
    decorrere dall'anno 2012»; 
      d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per  l'anno
    2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di  euro  per
    l'anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a  decorrere
    dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a   decorrere
    dall'anno 2013»; 
      e) alla lettera d), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per  1.700  milioni  di
    euro  per  l'anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a
    decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
    decorrere dall'anno 2013». 
      9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
      a) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2013»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; 
      b) al comma 3,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2013»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo
    comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo
    periodo sostituire le parole «((di cui ai primi due periodi))» con le
    seguenti: «di cui al primo periodo». 
      10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «A  decorrere  dall'anno
    2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»; 
      b) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «per  l'anno  2013»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»; 
      c) al comma  2,  le  parole:  «Fino  al  31  dicembre  2012»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011». 
      11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
    decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
    123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a
    decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
    all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto
    legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del
    decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
    deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
    5. ((Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
    complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
    sistema medesimo e' informato, i comuni  possono  stabilire  aliquote
    dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
    fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli  scaglioni  di
    reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.  Resta
    fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
    1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  e'  stabilita
    unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti  reddituali
    e deve essere intesa come limite di reddito al  di  sotto  del  quale
    l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche
    non e' dovuta e, nel caso di  superamento  del  suddetto  limite,  la
    stessa si applica al reddito complessivo.)) 
      12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012
    puo' essere  complessivamente  ridotto  di  un  importo  fino  ((alla
    totalita'))delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma  6,
    in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7,  commi
    da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione  e'  distribuita  tra  i
    comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della
    misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
    17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
    tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435,
    recante «Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56,
    comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  per  la
    determinazione   delle    misure    dell'imposta    provinciale    di
    trascrizione», ha efficacia a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
    vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  anche  in
    assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
    al citato articolo 17, comma 6, del decreto  legislativo  n.  68  del
    2011.  Per  tali  atti  soggetti  ad  IVA,  le  misure   dell'imposta
    provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo  quanto
    previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province,  a  decorrere
    dalla medesima data di entrata in vigore della legge  di  conversione
    del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta  provinciale
    di trascrizione conseguentemente loro spettanti. 
      ((12-bis . Al fine di  incentivare  la  partecipazione  dei  comuni
    all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012,  2013  e
    2014, la quota di cui all'articolo 2, comma  10,  lettera  b)  ,  del
    decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  elevata  al  100  per
    cento.)) 
      ((12-ter . Al fine di rafforzare gli strumenti a  disposizione  dei
    comuni  per   la   partecipazione   all'attivita'   di   accertamento
    tributario,  all'articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni:)) 
      a) ((al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni»  sono  inserite
    le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le  parole:  «soggetti
    passivi» sono inserite le seguenti:  «nonche'  ai  relativi  consigli
    tributari»;)) 
      b) ((al comma terzo,  la  parola:  «segnala»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;)) 
      c) ((al comma quarto, la parola:  «comunica»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;)) 
      d) ((al  comma  quinto,  la  parola:  «puo'»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;)) 
      e) ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
      ((«Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
    Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
    modalita' per  la  pubblicazione,  sul  sito  del  comune,  dei  dati
    aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
    riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti  ovvero   di
    reddito. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuati  gli
    ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
    comuni e  dei  consigli  tributari  per  favorire  la  partecipazione
    all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita'  di  trasmissione
    idonee a garantire la necessaria riservatezza».)) 
      ((12-quater . Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo,  e
    12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione  entro
    il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.)) 
      13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
    sono aggiunti, in fine, ((i seguenti periodi)):  «Dall'anno  2012  il
    fondo di  cui  al  presente  comma  e'  ripartito,  d'intesa  con  la
    Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali  individuati
    da un'apposita  struttura  paritetica  da  istituire  senza  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura
    svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione  del
    trasporto pubblico locale. Il  50  per  cento  delle  risorse  ((puo'
    essere attribuito)), in particolare, a favore  degli  enti  collocati
    nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri  di  virtuosita'
    e' comunque inclusa l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi  di
    trasporto con procedura ad evidenza pubblica.». 
      14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
    seguente: 
      «1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1,  nei  casi  in  cui  il
    bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  non  sia
    deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
    presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
    consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
    revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
    modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
    commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
    commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
    necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
    cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
    liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
    delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
    esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
    2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
    raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.». 
      ((15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,
    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la
    parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o  contratte»,  dopo  le
    parole: «concedere prestiti» sono  inserite  le  seguenti:  «o  altre
    forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010»
    sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri
    dell'area euro del 7 giugno 2010,».)) 
      16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
    2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 
      17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
    1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la  richiesta»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «trattenere in  servizio  il  dipendente»;
    nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e'  sostituita  dalla
    seguente: «dipendente»; 
      b) al terzo periodo, le parole: «La domanda  di»,  sono  sostituite
    dalle seguenti: «La disponibilita' al»; 
      c) al quarto periodo, le parole: «presentano  la  domanda»,  ((sono
    sostituite)) dalle seguenti: «esprimono la disponibilita'». 
      18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
    in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti
    del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente
    qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
    data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o
    dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
    data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove
    necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
    del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri
    fondi analoghi. 
      19. All'articolo 30, comma 2-bis , del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, in  fine  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «;  il
    trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
    in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
    neutralita' finanziaria.». 
      20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
    comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023»,  «2024»,  «2025»,
    «2031» e  «2032»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
    «((2014))»,   «((2015))»,   «((2016))»,    «((2017))»,    «((2018))»,
    «((2019))», «((2025))» e «((2026))». 
      21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
    che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
    predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
    n. 449,  dopo  le  parole:  «anno  scolastico  e  accademico»  ((sono
    inserite  le  seguenti)):   «dell'anno   successivo».   Resta   ferma
    l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in  vigore
    del presente comma per i soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
    pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 
      22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
    pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del
    decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con
    legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2 le parole «decorsi  sei  mesi  dalla  cessazione  del
    rapporto  di  lavoro.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «decorsi
    ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
    di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
    servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
    a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
    di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
    applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione
    del rapporto di lavoro.»; 
      b)  al  comma  5  sono   soppresse   le   seguenti   parole:   «per
    raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli
    ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a
    causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
    dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili
    nell'amministrazione,». 
      23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
    dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
    i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
    quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
    base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
    449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
    hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
    2011. 
      ((23-bis . Per le regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le
    quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della
    legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  stato  applicato  il  blocco
    automatico  del  turn  over  del  personale  del  servizio  sanitario
    regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  per  i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su  richiesta
    della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto
    blocco del turn over, previo  accertamento,  in  sede  congiunta,  da
    parte del Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
    livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
    degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e
    12 dell'intesa Stato-regioni del 23  marzo  2005,  sentita  l'Agenzia
    nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'
    di  procedere  alla  suddetta  deroga  al  fine  di   assicurare   il
    mantenimento dei livelli essenziali di assistenza,  il  conseguimento
    di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione  di  prestazioni
    di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento,  nonche'
    la compatibilita' con la ristrutturazione della  rete  ospedaliera  e
    con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati  nel  piano
    di rientro, ovvero  nel  programma  operativo  e  ferma  restando  la
    previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.)) 
      24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
    Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
    stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'
    introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la
    Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei
    Santi  Patroni((,  ad  esclusione  del   25   aprile,   festa   della
    liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2  giugno,  festa
    nazionale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla base della piu'
    diffusa prassi europea,  le  stesse  cadano  il  venerdi'  precedente
    ovvero  il  lunedi'  seguente  la   prima   domenica   immediatamente
    successiva ovvero coincidano con tale domenica. 
      25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
    economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    dicembre 2004, n. 307, e' incrementata, per  l'anno  2012,  di  2.000
    milioni di euro. 
      26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «Fermo  restando
    quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18
    agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi
    inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
    data  del  28  aprile  2008,  ((e'  sufficiente  una   determinazione
    dirigenziale, assunta  con  l'attestazione  dell'avvenuta  assistenza
    giuridico-amministrativa   del   segretario   comunale    ai    sensi
    dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267))». 
      ((26-bis . Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  78  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
    in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi
    nonche'  alla  separatezza  dei  rispettivi  bilanci  delle  gestioni
    commissariale e ordinaria, le  attivita'  finalizzate  all'attuazione
    del piano di rientro di cui al  comma  4  del  medesimo  articolo  78
    possono  essere   direttamente   affidate   a   societa'   totalmente
    controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
    convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
    commissariale, e la societa' sono  individuate,  in  particolare,  le
    attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso,  nei  limiti
    di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter , del  decreto-legge
    n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
    2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.)) 
      ((26-ter . La dotazione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
    comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
    24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
    2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis , del decreto-legge 31
    maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura  prevista  dall'articolo
    1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.)) 
      ((26-quater . Il Commissario di cui ai commi  precedenti  non  puo'
    essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.)) 
      27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
    n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
    122, e' sostituito dal seguente: 
      «17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere,  nei
    limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze 18 marzo 2011, i debiti della  gestione  commissariale  verso
    Roma Capitale, diversi dalle  anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad
    avvenuta deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  gli  anni
    2011-2013,   con   la   quale   viene   dato    espressamente    atto
    dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure  occorrenti
    per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio
    economico-finanziario    della    gestione     ordinaria,     nonche'
    subordinatamente a specifico motivato  giudizio  sull'adeguatezza  ed
    effettiva attuazione delle predette misure da  parte  dell'organo  di
    revisione, nell'ambito del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
    previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  239  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
      28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
    decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
    integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
    finanze. 
      ((28-bis . All'articolo 14, comma 19, del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  «della  Confederazione   generale
    dell'industria italiana» sono inserite  le  seguenti  parole:  «,  di
    R.ETE. Imprese Italia».)) 
      29.  I  dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   di'   cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore  di  lavoro,  sono
    tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi
    sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive
    con  riferimento  ai  piani  della  performance   o   ai   piani   di
    razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla
    contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina
    contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di
    informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito
    del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del
    Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
    di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
    della finanza pubblica. 
      30.  All'aspettativa  di  cui  all'articolo   1,   comma   5,   del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in  legge  15  luglio
    2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma
    2  della  legge  15  luglio  2002  n.  145;  resta   ferma   comunque
    l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della
    disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto-legge
    31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31  marzo  2005,  n.  43,
    alle fattispecie ivi indicate. 
      31. (( (Soppresso) )). 
      32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi
    prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
    liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
    nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
    modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
    retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
    durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma  si
    applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
    in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
    decorrenza successiva al 1º ottobre 2011. 
      33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'
    sostituito dal seguente: «La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
    applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,
    enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del
    medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei
    dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali
    degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
    amministrazioni centrali dello Stato.». 
      ((33-bis . All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre  1923,  n.
    2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
    seguente:)) 
      ((«Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  non  impegnate
    alla chiusura dell'esercizio possono essere  mantenute  in  bilancio,
    quali residui, non oltre  l'esercizio  successivo  a  quello  cui  si
    riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
    disposizioni legislative entrate in vigore  nell'ultimo  quadrimestre
    dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione
    e' protratto di un anno».)) 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                                (( Art. 1-bis 
     
     
                        Indennita' di amministrazione 
     
      1. L'articolo 170 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
    gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:)) 
      ((  a)  il  trattamento  economico  complessivamente  spettante  al
    personale dell'Amministrazione degli affari  esteri  nel  periodo  di
    servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio»  e  «assegni
    di carattere  fisso  e  continuativo  previsti  per  l'interno»,  non
    include  ne'  l'indennita'  di   amministrazione   ne'   l'indennita'
    integrativa speciale;)) 
      (( b)  durante  il  periodo  di  servizio  all'estero  al  suddetto
    personale possono essere attribuite soltanto le  indennita'  previste
    dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.)) 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                                (( Art. 1-ter 
     
     
                       Calendario del processo civile 
     
      1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e  per  ragioni  di
    migliore  organizzazione  del  servizio  di  giustizia,  all'articolo
    81-bis delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura
    civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
    dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) il primo comma e' sostituito dal seguente:)) 
      ((«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
    le  parti  e  tenuto  conto  della  natura,  dell'urgenza   e   della
    complessita' della  causa,  fissa,  nel  rispetto  del  principio  di
    ragionevole  durata  del  processo,  il  calendario   delle   udienze
    successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
    espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189,  primo  comma.  I
    termini  fissati  nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche
    d'ufficio, quando sussistono gravi motivi  sopravvenuti.  La  proroga
    deve  essere  richiesta  dalle  parti  prima   della   scadenza   dei
    termini»;)) 
      (( b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:)) 
      ((«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al
    comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente
    tecnico d'ufficio puo' costituire  violazione  disciplinare,  e  puo'
    essere considerato ai fini della valutazione  di  professionalita'  e
    della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».)) 
      ((2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano   alle
    controversie instaurate  successivamente  alla  data  di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente decreto)). 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                                   Art. 2 
     
     
                     Disposizioni in materia di entrate 
     
      ((1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  comma  2,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  18,  comma  22-bis  ,del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  continuano  ad  applicarsi  nei
    termini ivi previsti  rispettivamente  dal  1º  gennaio  2011  al  31
    dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.)) 
      ((2.  In  considerazione  della  eccezionalita'  della   situazione
    economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
    raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
    europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  2013
    sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo  unico  delle
    imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  di  importo
    superiore a 300.000 euro lordi annui,  e'  dovuto  un  contributo  di
    solidarieta' del 3  per  cento  sulla  parte  eccedente  il  predetto
    importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
    euro  rilevano  anche  il  reddito  di  lavoro  dipendente   di   cui
    all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
    lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici  di
    cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio  2011,
    n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
    111, al  lordo  del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
    contributo  di  solidarieta'  non  si  applica  sui  redditi  di  cui
    all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
    di cui all'articolo 18, comma 22-bis ,  del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
    complessivo. Per l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso
    riguardante  il  contributo  di   solidarieta',   si   applicano   le
    disposizioni vigenti per le  imposte  sui  redditi.  Con  decreto  di
    natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
    da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono  determinate  le  modalita'
    tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
    garantendo  l'assenza  di  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato   e
    assicurando  il  coordinamento  tra  le  disposizioni  contenute  nel
    presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
    decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis , del decreto-legge  n.  98
    del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
    Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
    dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di  cui
    al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
    al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.)) 
      ((2-bis . Al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
    1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:)) 
      ((«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella  misura  del  ventuno
    per cento della base imponibile dell'operazione.»;)) 
      ((  b)  il  secondo  comma  dell'articolo  27  e'  sostituito   dal
    seguente:)) 
      ((«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
    all'articolo  22  l'importo  da  versare  o  da  riportare  al   mese
    successivo  e'  determinato  sulla  base  dell'ammontare  complessivo
    dell'imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
    registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell'articolo   24,
    calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi
    stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro  per  cento,  per  110
    quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta  e'
    del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed
    arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di
    euro»;)) 
      (( c) la rubrica della tabella  B  e'  sostituita  dalla  seguente:
    «Prodotti soggetti a specifiche discipline».)) 
      ((2-ter .  Le  disposizioni  del  comma  2-bis  si  applicano  alle
    operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto.)) 
      ((2-quater . La variazione dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore
    aggiunto di cui  al  comma  2-bis  non  si  applica  alle  operazioni
    effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
    nel quinto comma dell'articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
    la data di cui al comma  2-ter  sia  stata  emessa  e  registrata  la
    fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e  24  del  predetto  decreto,
    ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non  sia  stato  ancora
    pagato.)) 
      3. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
    autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali
    adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi
    pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra
    l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad
    estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,
    nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare
    l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi
    ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,
    nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione
    ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri
    decreti,  entro  il  ((30  giugno  2012)),  tenuto  anche  conto  dei
    provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al
    pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento
    dell'aliquota di base ((dell'accisa sui tabacchi lavorati))  prevista
    dall'allegato I al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e
    successive  modificazioni.  L'attuazione   delle   disposizioni   del
    presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a
    1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori
    entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite
    allo Stato. 
      4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
    comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
    finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
    criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
    del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
    1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
    sono    adeguate    all'importo    di    euro     duemilacinquecento;
    conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
    «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011». 
      ((4-bis.  E'  esclusa  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
    all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
    le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi  1,
    5, 8, 12 e 13 del medesimo  decreto,  commesse  nel  periodo  dal  13
    agosto al 31 agosto 2011  e  riferite  alle  limitazioni  di  importo
    introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni
    di cui al citato articolo 58 sono  applicate  attraverso  gli  uffici
    territoriali   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
    All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  i
    commi 18 e 19 sono abrogati.)) 
      5. All'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
    471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: 
      «2-sexies . Qualora siano state contestate  a  carico  di  soggetti
    iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un
    quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il
    documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
    e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione
    dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
    un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un
    periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,
    comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
    provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
    sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al
    soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
    pubblicazione  sul  relativo  sito  ((internet)).  Si  applicano   le
    disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter . 
      2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma  2-sexies
    siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'
    professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'
    disposta nei confronti di tutti gli associati.». 
      ((5-bis  .  L'Agenzia  delle  entrate  e  le  societa'  del  gruppo
    Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata
    del bilancio dello Stato  le  somme  dichiarate  e  non  versate  dai
    contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
    alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a  ruolo
    e la  notifica  delle  relative  cartelle  di  pagamento,  provvedono
    all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di  entrata  in
    vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di  una
    ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta  giorni,  le
    societa'  del  gruppo  Equitalia  e  quelle  di  Riscossione  Sicilia
    provvedono, altresi',  ad  avviare  nei  confronti  di  ciascuno  dei
    contribuenti di  cui  al  periodo  precedente  ogni  azione  coattiva
    necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute  e  non
    corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche  mediante
    l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato  e  non  versato
    alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo  del
    31 dicembre 2011.)) 
      ((5-ter . In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte
    a ruolo entro il termine di cui al  comma  5-bis  ,  si  applica  una
    sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del
    contribuente relativa a tutti  i  periodi  di  imposta  successivi  a
    quelli condonati, per i quali e'  ancora  in  corso  il  termine  per
    l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
    entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre  2012,  anche
    con riguardo alle attivita'  svolte  dal  contribuente  medesimo  con
    identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
    relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al  condono  di
    cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
    ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
    sono prorogati di un anno.)) 
      6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e
    ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di
    cui all'articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del
    medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del
    20 per cento. 
      7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli
    interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
    sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c-ter),
    ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
    finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi: 
      a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31  del  decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
    equiparati; 
      b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista  di  cui  al
    decreto emanato ai sensi  dell'articolo  ((168-bis  ,  comma  1,  del
    medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)); 
      c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia   meridionale   di   cui
    all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
      d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 
      8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi'  agli
    interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto
    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
    di cui all'articolo 27, comma 3-ter  ,  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  al  risultato  netto
    maturato delle forme di previdenza complementare di  cui  al  decreto
    legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
      9. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli
    interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º
    gennaio 2012. 
      10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli  percepiti  dallo
    gennaio 2012. 
      11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo  2,
    comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.  239,  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
    ad ogni altro  provento  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a
    partire dal 1º gennaio 2012. 
      12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
    7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a
    partire dal 1º gennaio 2012. 
      ((12-bis . All'articolo l, comma 7, della legge 27  dicembre  1997,
    n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano»
    sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  «possono  essere
    utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».)) 
      ((12-ter . All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della  legge  27
    dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino  alla  fine  del
    periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere
    utilizzate dal  venditore  oppure  essere  trasferite  all'acquirente
    persona fisica».)) 
      13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
    n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 26: 
      1) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «((1.))  I  soggetti
    indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
    titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta  del  20
    per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri  proventi
    corrisposti ai possessori»; 
      2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; 
      3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:  «3-bis.  I  soggetti
    indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono  i  proventi
    di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
    testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   ovvero
    intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
    ritenuta con aliquota  del  20  per  cento.  Nel  caso  dei  rapporti
    indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta  e'  operata,  in
    luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi  e  gli
    altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»; 
      4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
      b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo,  dopo  le
    parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto  di
    una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
    cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
    Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
    dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
    redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
    proventi di cui al periodo precedente.»; 
      c) all'articolo 27: 
      1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «((dei quattro noni))»
    sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»; 
      14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter , dopo il
    comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis . I proventi di cui  ai
    commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi
    riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'articolo  31
    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
    ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella
    lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
    1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
    del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
    modalita' di individuazione  della  quota  dei  proventi  di  cui  al
    periodo precedente.». 
      15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il
    decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter »  sono
    sostituite dalle parole «comma 1-bis »; 
      b)  all'articolo  73,  il  comma  5-quinquies,  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «5-quinquies.  Gli  organismi  di   investimento   collettivo   del
    risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
    con  sede  in  Lussemburgo,  gia'  autorizzati  al  collocamento  nel
    territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
    30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
    25 novembre 1983,  n.  649,  e  successive  modificazioni,  non  sono
    soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
    capitale sono a titolo di  imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta
    prevista dal comma 2 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
    della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
    modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
    depositi bancari e le ritenute previste  dai  commi  3-bis  e  5  del
    medesimo  articolo  26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto
    decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.
    77, e successive modificazioni.». 
      16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
    modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all'articolo  4,
    comma 1, ((le parole «commi 1-bis e 1-ter  »  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «comma 1-bis ».)) 
      17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115
    dell'articolo 3 e' sostituito  dal  seguente:  «((115.))Se  i  titoli
    indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa'  o
    enti, diversi dalle banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato  da
    azioni non negoziate in  mercati  regolamentati  degli  Stati  membri
    dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  Spazio
    economico europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
    ministeriale emanato ai sensi dell'articolo  168-bis,  comma  1,  del
    testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero  da
    quote, gli interessi passivi sono deducibili  a  condizione  che,  al
    momento di emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non  sia
    superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di  riferimento,  per  le
    obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati  regolamentati
    degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
    all'Accordo sullo Spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
    lista di cui al citato  decreto,  o  collocati  mediante  offerta  al
    pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento  di  emissione;
    b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due  terzi,  delle
    obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il
    tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al
    periodo  precedente,  gli  interessi  passivi   eccedenti   l'importo
    derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili  dal
    reddito di impresa. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze i limiti indicati nel primo periodo  possono  essere  variati
    tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni
    e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I
    tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo  riguardo,  ove
    necessario, all'importo e  alla  durata  del  prestito  nonche'  alle
    garanzie prestate.». 
      18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2: 
      1) il comma 1-ter e' abrogato; 
      2)  il  comma  1-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-quater.
    L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi  ed  altri
    proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»; 
      3) nel  comma  2,  le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter  »  sono
    sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis »; 
      b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter  »  sono
    sostituite dalle parole «comma 1-bis »; 
      c) all'articolo 5, le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter  »  sono
    sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis ». 
      19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
    seguente: «Ai fini de presente comma,  i  redditi  diversi  derivanti
    dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
    equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
    lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
    1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
    del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  sono
    computati  nella   misura   del   62,5   per   cento   dell'ammontare
    realizzato;»; 
      b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
    seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
    dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
    equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
    lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
    1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5  per
    cento dell'ammontare realizzato;»; 
      c) all'articolo 7: 
      1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)la
    ritenuta prevista dal  comma  2  dell'articolo  26  del  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
    interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»; 
      2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque
    ricorrano, sono soppresse; 
      3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Ai
    fini del presente comma, i redditi  derivanti  dalle  obbligazioni  e
    dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  ed  equiparati  e  dalle
    obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
    emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico
    delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
    del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;». 
      20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo  6,
    comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse. 
      21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all'articolo
    17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse. 
      22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di
    adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
    discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati
    dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e  diversi  da
    azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al
    decreto legislativo 1º aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei
    predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini
    della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma
    l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo  109,  comma  9,  del
    testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente
    disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari
    emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
      23.  I  redditi  di  cui  all'articolo   44,   comma   1,   lettera
    ((g))-quater), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
    con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
    917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge
    26 settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta  sostitutiva,  ai  sensi
    dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei
    proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui
    all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
    Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
    dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
    redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
    proventi di cui al periodo precedente. 
      24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
    decorrere dal 1º gennaio 2012. 
      25. A decorrere dal 1º  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti
    disposizioni: 
      a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.
    95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216; 
      b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7  del  decreto-legge  20  giugno
    1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
    1996, n. 425. 
      26. Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di cui al  comma
    11)),  per  gli  interessi  e  altri  proventi  soggetti  all'imposta
    sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli
    intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto
    provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui
    all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
    le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente
    scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,
    ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o
    rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
    dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
    del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
    svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto
    unico. 
      27.  Ai  redditi  di  cui  all'articolo  44,   comma   1,   lettera
    ((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
    derivanti da contratti sottoscritti fino  al  31  dicembre  2011,  si
    applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita
    al periodo intercorrente tra la data  di  sottoscrizione  o  acquisto
    della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai  fini  della  determinazione
    dei  redditi  di  cui  al   precedente   periodo   si   tiene   conto
    dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento  dei  premi
    medesimi  e  del  tempo  intercorso  tra  pagamento   dei   premi   e
    corresponsione dei proventi, secondo le  disposizioni  stabilite  con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
      28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
    all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo
    unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
    alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle
    plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,
    comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle
    imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per
    una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i
    limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,
    del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma
    5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli effetti  della
    determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo
    67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
    imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di
    acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
    e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo'
    essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,
    metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,
    rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che
    il contribuente: 
      a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
    delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo  44,  comma  1,
    lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
    decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
    derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
    in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma  5-((quinquies  del
    citato testo unico,))  a  organismi  di  investimento  collettivo  in
    valori mobiliari di diritto estero,  di  cui  all'articolo  10-ter  ,
    comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
      b) provveda al versamento  dell'imposta  sostitutiva  eventualmente
    dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto
    legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all'articolo  5  del
    decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di  cui  alla
    lettera a) del comma 29  e'  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione
    annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti
    finanziari detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  corrisposta
    secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso
    articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
    novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
    certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
    essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l'imposta  sostitutiva  e'
    versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone
    provvista dal contribuente. 
      31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,
    per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
    unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
    della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla
    partecipazione agli ((organismi di investimento collettivo di cui  al
    comma 29, lettera a),)) l'opzione puo' essere esercitata entro il  31
    marzo 2012, con comunicazione ai soggetti  residenti  incaricati  del
    pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
    delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata  dai  medesimi
    soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal
    contribuente. 
      32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all'articolo  67,  comma  1,
    lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui
    redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui
    al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e
    dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere
    da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi
    approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
    1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,
    per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
      33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
    7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali
    risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre
    2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati
    successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro
    ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
    negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto
    legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      34. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
    stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32. 
      35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della  legge
    8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  «446»  sono  aggiunte  le
    seguenti: «e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle
    risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
    relazione al periodo di imposta precedente».  All'articolo  1,  comma
    1-bis , del decreto del Presidente della Repubblica 31  maggio  1999,
    n. 195, dopo  le  parole  «o  aree  territoriali»  sono  aggiunte  le
    seguenti: «, o per aggiornare  o  istituire  gli  indicatori  di  cui
    all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146». 
      ((35-bis  .  All'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
    modifiche:)) 
      (( a) al comma 1, lettera d) , le parole: «e  amministrativi»  sono
    soppresse;)) 
      (( b) al comma 3-bis , dopo le parole: «procedura  civile  e»  sono
    inserite le seguenti: «il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
    certificata ai sensi dell'articolo»;)) 
      (( c) al comma 6, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Se  manca  la
    dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo  si
    presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera f) »;)) 
      (( d) al comma 6-bis , lettera e) , sono  soppressi  i  due  ultimi
    periodi;)) 
      (( e) dopo il comma 6-bis , e' inserito il seguente:)) 
      ((«6-bis .1. Gli importi di cui alle lettere a) , b ), c) ,  d)  ed
    e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove  il  difensore  non
    indichi il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il
    proprio recapito fax, ai  sensi  dell'articolo  136  del  codice  del
    processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
    n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale
    nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
    dovuto in ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
    compensazione giudiziale delle spese  e  anche  se  essa  non  si  e'
    costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
    con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai  fini  del  presente
    comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
    e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;)) 
      (( f) al comma 6-quater , lettera c) , sono aggiunte, in  fine,  le
    seguenti  parole:  «e  per  le  controversie  tributarie  di   valore
    indeterminabile».)) 
      ((35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
    modifiche:)) 
      (( a) all'articolo 125, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare  il  proprio
    indirizzo di posta elettronica certificata e  il  proprio  numero  di
    fax»;)) 
      (( b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
      ((«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere  effettuate  con
    le modalita' di cui al terzo comma».)) 
      ((35-quater . Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
    apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) all'articolo 18, comma  2,  lettera  b)  ,  dopo  le  parole:
    «codice fiscale» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  dell'indirizzo  di
    posta elettronica certificata»;)) 
      (( b) all'articolo 18, comma 4, dopo le  parole:  «codice  fiscale»
    sono inserite le seguenti:  «e  all'indirizzo  di  posta  elettronica
    certificata»;)) 
      (( c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
    periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
    depositare la nota di iscrizione al ruolo,  contenente  l'indicazione
    delle parti, del difensore che si costituisce,  dell'atto  impugnato,
    della materia del contendere, del valore della controversia  e  della
    data di notificazione del ricorso».)) 
      ((35-quinquies . Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
    le seguenti modifiche:)) 
      (( a) all'articolo 37, al  comma  3,  le  parole:  «entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
    sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma  7,
    le parole:  «alle  controversie  instaurate»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;)) 
      (( b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
    periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio  i
    magistrati non collocati  a  riposo  al  momento  dell'indizione  dei
    concorsi».)) 
      ((35-sexies. All'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  4
    marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
    giudice  condanna  la  parte  costituita  che,  nei   casi   previsti
    dall'articolo  5,  non   ha   partecipato   al   procedimento   senza
    giustificato motivo, al versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
    Stato di una somma di importo corrispondente al contributo  unificato
    dovuto per il giudizio».)) 
      ((35-septies. All'articolo 8 del decreto  legislativo  31  dicembre
    1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
    modifiche:)) 
      (( a) al comma 1, lettera m-bis  ),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le
    attivita' individuate nella lettera ))i)((»;)) 
      (( b) al comma 1-bis , al primo ed al secondo periodo,  le  parole:
    «parenti  fino  al  terzo  grado»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «parenti fino al secondo grado».)) 
      ((35-octies. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di
    bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli  istituti
    bancari, le agenzie «money transfer» ed  altri  agenti  in  attivita'
    finanziaria. L'imposta e' dovuta  in  misura  pari  al  2  per  cento
    dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
    prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per  i  trasferimenti
    effettuati dai  cittadini  dell'Unione  europea  nonche'  per  quelli
    effettuati  verso  i  Paesi  dell'Unione  europea.  Sono  esentati  i
    trasferimenti effettuati da  soggetti  muniti  di  matricola  INPS  e
    codice fiscale.)) 
      ((36. Le maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono
    riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
    destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
    di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
    eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
    apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
    legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
    modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
    contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
    e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
    in termini  permanenti,  dall'attivita'  di  contrasto  all'evasione.
    Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
    del pareggio di bilancio ed alla riduzione del  debito,  confluiranno
    in un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e
    saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
    gravanti sulle famiglie e sulle imprese.)) 
      ((36-bis. In  anticipazione  della  riforma  del  sistema  fiscale,
    all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
    apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) alla lettera b) , le parole: «per la quota del 30 per  cento»
    sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;)) 
      (( b) alla lettera b-bis), le parole: «per  la  quota  del  55  per
    cento» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la  quota  del  65  per
    cento».)) 
      ((36-ter . Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge  15  aprile
    2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
    2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso  alla  quota  degli
    utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si  applica
    alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».)) 
      ((36-quater . Le disposizioni di cui ai commi 36-bis  e  36-ter  si
    applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
    corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
    presente decreto. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
    periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
    periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
    disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter .)) 
      ((36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle  societa'
    di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
    917,  e  successive  modificazioni,  dovuta  dai  soggetti   indicati
    nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e'
    applicata con una maggiorazione  di  10,5  punti  percentuali.  Sulla
    quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi  dell'articolo  5
    del testo unico delle  imposte  sui  redditi  dai  soggetti  indicati
    dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  a
    societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
    comunque applicazione detta maggiorazione.)) 
      ((36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
    legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
    tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle
    imposte sui redditi, assoggettano autonomamente  il  proprio  reddito
    imponibile alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e
    provvedono al relativo versamento.)) 
      ((36-septies. Il  comma  36-sexies  trova  applicazione  anche  con
    riguardo alla quota di reddito  imputato  per  trasparenza  ai  sensi
    dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
    soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23  dicembre
    1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia  esercitato  l'opzione
    per la tassazione di gruppo ai  sensi  dell'articolo  117  del  testo
    unico delle imposte sui redditi.)) 
      ((36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
    legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita'  di
    partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
    115 o all'articolo 116 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
    assoggettano  autonomamente  il  proprio  reddito   imponibile   alla
    maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e  provvedono   al
    relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma  1,
    della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  che  abbiano  esercitato,  in
    qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
    al citato articolo 115 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
    assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile   alla   maggiorazione
    prevista dal comma 36-quinquies  ,  senza  tener  conto  del  reddito
    imputato dalla societa' partecipata.)) 
      ((36-novies. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  36-quinquies  a
    36))-octies((  si  applicano  a  decorrere  dal   periodo   d'imposta
    successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
    acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
    assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
    determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
    36-quinquies a 36-octies.)) 
      ((36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di  cui  all'articolo
    30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e  gli
    enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per
    tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati  non  operativi  a
    decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e  per  gli
    effetti del citato  articolo  30.  Restano  ferme  le  cause  di  non
    applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di
    cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.)) 
      ((36-undecies. Il  comma  36))-decies((  trova  applicazione  anche
    qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa'  e
    gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno
    abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato  ai
    sensi dell'articolo 30, comma  3,  della  citata  legge  n.  724  del
    1994.)) 
      ((36-duodecies. Le disposizioni di cui  ai  commi  36))-decies((  e
    36))-undecies((  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
    successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
    acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
    assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
    determinata applicando le disposizioni di cui ai commi  36))-decies((
    e 36))-undecies((.)) 
      ((36-terdecies. All'articolo 67, comma 1,  del  testo  unico  delle
    imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
    h-bis ), e' inserita la seguente:)) 
      ((«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
    annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a  soci  o
    familiari dell'imprenditore».)) 
      ((36))-quaterdecies((.  I  costi  relativi  ai  beni   dell'impresa
    concessi in godimento a soci o  familiari  dell'imprenditore  per  un
    corrispettivo annuo inferiore al valore di  mercato  del  diritto  di
    godimento non sono in ogni caso  ammessi  in  deduzione  dal  reddito
    imponibile.)) 
      ((36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato  e  il
    corrispettivo annuo concorre alla formazione del  reddito  imponibile
    del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo  67,  comma
    1, lettera h-ter ),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
    introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.)) 
      ((36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita'  di  controllo,
    nelle  ipotesi  di  cui  al   comma   36))-quaterdecies((   l'impresa
    concedente  ovvero  il  socio  o   il   familiare   dell'imprenditore
    comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi
    in godimento. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
    entrate da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
    vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono
    individuati modalita' e termini per  l'effettuazione  della  predetta
    comunicazione. Per l'omissione della  comunicazione,  ovvero  per  la
    trasmissione della stessa con dati incompleti  o  non  veritieri,  e'
    dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30  per  cento
    della  differenza  di  cui  al  comma  36-quinquiesdecies.   Qualora,
    nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i  contribuenti  si  siano
    conformati alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  36-quaterdecies  e
    36-quinquiesdecies,  e'  dovuta,  in  solido,  la  sanzione  di   cui
    all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n. 471.)) 
      ((36-septiesdecies . L'Agenzia delle entrate procede a  controllare
    sistematicamente  la  posizione  delle  persone  fisiche  che   hanno
    utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
    sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
    di finanziamento o capitalizzazione effettuata  nei  confronti  della
    societa'.)) 
      ((36-duodevicies . Le disposizioni di cui ai commi da  36-terdecies
    a 36-septiesdecies si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
    successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
    acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
    assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
    determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
    36))-terdecies(( a 36-septiesdecies .)) 
      ((36-undevicies. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  7,
    undicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo'  procedere  alla
    elaborazione  di  specifiche  liste  selettive  di  contribuenti   da
    sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti  e
    operazioni di cui al citato  articolo  7,  sesto  comma,  sentite  le
    associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
    di informazioni da acquisire.)) 
      ((36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del  Presidente
    della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e'  abrogata  la  lettera
    ))rr)((.)) 
      ((36-vicies semel. Al decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
    sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;)) 
      (( b) all'articolo 3, comma 1, lettera a)  ,  le  parole:  «a  lire
    centocinquanta milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro
    trentamila»;)) 
      (( c) all'articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole: «a lire  tre
    miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;)) 
      (( d) all'articolo 4, comma 1, lettera a)  ,  le  parole:  «a  lire
    duecento  milioni»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a   euro
    cinquantamila»;)) 
      (( e) all'articolo 4, comma 1, lettera b)  ,  le  parole:  «a  lire
    quattro  miliardi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro  due
    milioni»;)) 
      (( f) all'articolo 5, comma 1, le parole:  «a  lire  centocinquanta
    milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;)) 
      (( g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;)) 
      (( h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:)) 
      ((«2-bis. Per i delitti previsti dagli  articoli  da  2  a  10  del
    presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
    di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione  nei
    casi in cui  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)
    l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore  al  30  per  cento  del
    volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa  sia  superiore  a
    tre milioni di euro»;)) 
      (( i) all'articolo 13,  comma  1,  le  parole:  «alla  meta'»  sono
    sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;)) 
      (( l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
      ((«1-bis. I termini di prescrizione per i  delitti  previsti  dagli
    articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;)) 
      (( m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:)) 
      ((«2-bis . Per i delitti di cui al presente decreto  l'applicazione
    della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
    puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra  la  circostanza
    attenuante di cui ai commi 1 e 2».)) 
      ((36-vicies bis. Le norme di cui al comma  36))-vicies((  semel  si
    applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto.)) 
      ((36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con
    ricavi e compensi dichiarati non superiori a  5  milioni  di  euro  i
    quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
    nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
    pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
    materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
    gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
    di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
    Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
    imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
    meta'.)) 
      ((36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis
    del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo  le  parole:
    «agli effetti dell'IVA» sono inserite  le  seguenti:  «iscritti  alla
    Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  da  almeno
    un anno,  che  dimostrino  una  effettiva  operativita'  e  attestino
    regolarita'  dei  versamenti  IVA,  con  le  modalita'  definite  con
    provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».)) 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

    (continuazione)
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 3 
     
     
    Abrogazione delle indebite restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio
               delle professioni e delle attivita' economiche 
     
      1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla  data  di
    entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
    adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui
    l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'
    permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei
    soli casi di: 
      a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli  obblighi
    internazionali; 
      b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
      c) danno alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'  umana  e
    contrasto con l'utilita' sociale; 
      d) disposizioni  indispensabili  per  la  protezione  della  salute
    umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,
    dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
      e) disposizioni ((relative alle attivita'  di  raccolta  di  giochi
    pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti  sulla  finanza
    pubblica. 
      2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo
    economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 
      3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
    comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto
    disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione
    degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e
    dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della
    decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
    comma 1 puo' avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di
    semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo  e'
    autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
    17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali  vengono
    individuate le disposizioni abrogate per effetto di  quanto  disposto
    nel presente comma ed e' definita la disciplina  regolamentare  della
    materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.)) 
      4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo  di  cui
    al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita'  dei
    predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
    luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33  quinto
    comma   della   Costituzione))   per   l'accesso   alle   professioni
    regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che
    l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni  ai  principi  di
    libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto
    il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralita'  di
    offerta che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli
    utenti nell'ambito della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai
    servizi  offerti.  Gli  ordinamenti  professionali  dovranno   essere
    riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
    decreto per recepire i seguenti principi: 
      a) l'accesso alla professione e'  libero  e  il  suo  esercizio  e'
    fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,
    intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
    di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
    ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello
    Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente
    laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico((, tra  cui  in
    particolare quelle connesse alla tutela della  salute  umana,))e  non
    introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla
    nazionalita'  o,  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma
    societaria, della sede legale della societa' professionale; 
      b)  previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di   seguire
    percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di
    appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando
    quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione
    continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione
    continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
    sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
    dovra' integrare tale previsione; 
      c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione  deve
    conformarsi  a  criteri  che  garantiscano  l'effettivo   svolgimento
    dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza
    di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante
    dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria,
    commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso
    al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere
    complessivamente superiore a tre anni  e  potra'  essere  svolto,  in
    presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli
    Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca,  in
    concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di
    primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le
    disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
    sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; 
      d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto
    all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo  come
    riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la  pattuizione  dei
    compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista  e'  tenuto,
    nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al  cliente
    il  livello  della  complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
    informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
    conferimento alla  conclusione  dell'incarico.  In  caso  di  mancata
    determinazione consensuale del compenso, quando il committente e'  un
    ente pubblico, in  caso  di  liquidazione  giudiziale  dei  compensi,
    ovvero  nei  casi  in  cui  la  prestazione  professionale  e'   resa
    nell'interesse  dei  terzi  si  applicano  le  tariffe  professionali
    stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; 
      e) a tutela del cliente, il professionista e'  tenuto  a  stipulare
    idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio
    dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al
    cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della
    polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo
    massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui
    al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i
    propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali
    dei professionisti; 
      f) gli ordinamenti professionali dovranno  prevedere  l'istituzione
    di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni
    amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e
    la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
    disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di
    consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei
    consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni
    della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie
    per le quali resta confermata la normativa vigente; 
      g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo,  avente  ad  oggetto
    l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli
    professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi
    delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere
    trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,
    ingannevoli, denigratorie. 
      6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l'accesso
    alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
    di liberta' di impresa. 
      7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio
    delle attivita' economiche devono garantire il principio di  liberta'
    di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative
    all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle
    attivita'  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione
    restrittiva((, fermo in ogni caso quanto  previsto  al  comma  1  del
    presente articolo.)) 
      8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle
    attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono  abrogate
    quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto((,fermo in
    ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)) 
      9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende: 
      a) la limitazione, in forza  di  una  disposizione  di  legge,  del
    numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita'
    economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area
    geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni
    amministrative  per  l'esercizio,   senza   che   tale   numero   sia
    determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della
    popolazione o di altri criteri di fabbisogno; 
      b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di  una
    attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno  secondo  l'autorita'
    amministrativa; si considera che questo avvenga quando  l'offerta  di
    servizi da parte di persone che hanno gia' licenze  o  autorizzazioni
    per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la domanda da
    parte di tutta la  societa'  con  riferimento  all'intero  territorio
    nazionale o ad una certa area geografica; 
      c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al  di  fuori
    di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
    all'interno di una determinata area; 
      d) l'imposizione di distanze minime  tra  le  localizzazioni  delle
    sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
      e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'  sedi
    oppure in una o piu' aree geografiche; 
      f) la limitazione dell'esercizio  di  una  attivita'  economica  ad
    alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
    commercializzazione di taluni prodotti; 
      g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'   economica
    attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
    all'operatore; 
      h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
    beni o servizi, indipendentemente  dalla  determinazione,  diretta  o
    indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di  profitto  o
    di altro calcolo su base percentuale; 
      i)  l'obbligo  di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
    all'attivita' svolta. 
      10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9
    precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi
    dall'entrata in vigore del presente decreto((,  fermo  in  ogni  caso
    quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)) 
      11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
    in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del
    comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle
    limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa,  con  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
    competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    sentita ((l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato)),
    entro quattro mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, qualora: 
      a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico((,
    tra cui in particolare  quelle  connesse  alla  tutela  della  salute
    umana;)) 
      b) la restrizione rappresenti un mezzo  idoneo,  indispensabile  e,
    dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta'
    economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse  pubblico  cui
    e' destinata; 
      c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione  diretta  o
    indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso  di  societa',  sulla
    sede legale dell'impresa. 
      ((11-bis . In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono  invece  esclusi
    dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma  8  i
    servizi di taxi e  noleggio  con  conducente  non  di  linea,  svolti
    esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del
    decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.)) 
      ((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15  marzo
    2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la  lettera
    d) e' sostituita dalla seguente:)) 
      ((«d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di  cui  alla
    lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto  anche
    conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati
    all'entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante
    riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le
    riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del
    Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
    al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di
    Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al
    35  per  cento,  nonche'  agli  enti  territoriali  interessati  alle
    valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme
    riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
    a spese di investimento. E'  in  ogni  caso  precluso  l'utilizzo  di
    questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini
    della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono
    concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro
    avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
    4))-decies((, del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  2,  convertito,
    con  modificazioni,  dalla  legge  26  marzo  2010,  n.  42,   ovvero
    all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  la
    determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di
    approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
    strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro
    trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
    mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo
    termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la
    ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si
    applicano  alle  procedure  di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
    314».)) 
      ((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
    70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
    106, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      ((a) al comma 1, le parole: «In  caso  di»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e  le  parole  da:  «cancellate»
    fino  a:  «avvenuto  pagamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
    «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La  richiesta
    da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo
    l'avvenuto pagamento»;)) 
      ((b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono inserite le
    seguenti: «e  regolarizzate»  e  le  parole  da:  «estinte»  fino  a:
    «presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «aggiornate
    secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente».)) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 4 
     
     
    Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi   pubblici   locali   al
          referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea 
     
      1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di
    liberta'  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  servizi,
    verificano la realizzabilita'  di  una  gestione  concorrenziale  dei
    servizi pubblici locali di rilevanza economica, di  seguito  «servizi
    pubblici  locali»,  liberalizzando  tutte  le  attivita'   economiche
    compatibilmente   con   le   caratteristiche   di   universalita'   e
    accessibilita'  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi,
    l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base
    ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
    risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  bisogni  della
    comunita'. 
      2. All'esito della verifica ((di cui al comma 1)) l'ente adotta una
    delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per
    i  settori  sottratti  alla  liberalizzazione,  ((le  ragioni   della
    decisione e i  benefici  per  la))  comunita'  locale  derivanti  dal
    mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. 
      3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e'  data  adeguata
    pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della  concorrenza
    e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
    10 ottobre 1990, n. 287. 
      4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata  entro  dodici  mesi
    dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e  poi  periodicamente
    secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e'  comunque
    effettuata prima di procedere al  conferimento  e  al  rinnovo  della
    gestione dei servizi. 
      5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di
    servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e
    attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
    sviluppo economico  e  civile  delle  comunita'  locali,  definiscono
    preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di  servizio  pubblico,
    prevedendo  le  eventuali  compensazioni  economiche   alle   aziende
    esercenti i servizi stessi,  tenendo  conto  dei  proventi  derivanti
    dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
    allo scopo. 
      6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa
    incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue
    l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10
    ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 
      7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
    svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari
    di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista
    dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater  ,  della  legge  10  ottobre
    1990, n. 287, e successive modificazioni. 
      8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica  di  cui
    al  comma  l,  intende  procedere  all'attribuzione  di  diritti   di
    esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici  locali
    avviene in favore di imprenditori o di societa'  in  qualunque  forma
    costituite individuati mediante  procedure  competitive  ad  evidenza
    pubblica, nel rispetto dei principi del  Trattato  sul  funzionamento
    dell'Unione europea e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
    pubblici  e,  in   particolare,   dei   principi   di   economicita',
    imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non
    discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
    proporzionalita'. Le medesime procedure  sono  indette  nel  rispetto
    degli  standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,   di   equa
    distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
    esistente, dalla competente autorita' di settore o,  in  mancanza  di
    essa, dagli enti affidanti. 
      9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare
    alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre  che  non  vi
    siano specifici divieti previsti dalla legge. 
      10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri  dell'Unione
    europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad
    evidenza pubblica per l'affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a
    condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
    partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per
    l'affidamento di omologhi servizi. 
      11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
    mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
    alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10: 
      a) esclude che la disponibilita' a  qualunque  titolo  delle  reti,
    degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
    costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del
    servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione
    delle offerte dei concorrenti; 
      b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di  partecipazione
    alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e  al  valore  del
    servizio e che la definizione dell'oggetto della gara  garantisca  la
    piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di
    scala e di gamma; 
      c) indica, ferme restando  le  discipline  di  settore,  la  durata
    dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in
    immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico
    del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non
    puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti
    investimenti; 
      d) puo' prevedere  l'esclusione  di  forme  di  aggregazione  o  di
    collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti
    tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in
    relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la
    collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della
    concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga
    conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato
    di riferimento; 
      e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata  da  una
    commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
    esperti nella specifica materia; 
      f) indica i criteri e le modalita' per  l'individuazione  dei  beni
    ((di cui al  comma  29)),  e  per  la  determinazione  dell'eventuale
    importo spettante al  gestore  al  momento  della  scadenza  o  della
    cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30; 
      g) prevede l'adozione di carte dei servizi  al  fine  di  garantire
    trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
      12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
    di procedure aventi ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di
    socio,  al  quale  deve  essere  conferita  una  partecipazione   non
    inferiore al 40 per cento,  e  l'attribuzione  di  specifici  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o  la
    lettera di invito assicura che: 
      a) i criteri di valutazione delle  offerte  basati  su  qualita'  e
    corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al
    prezzo delle quote societarie; 
      b) il  socio  privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
    servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un
    nuovo affidamento; 
      c) siano previsti criteri e modalita'  di  liquidazione  del  socio
    privato alla cessazione della gestione. 
      13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12  se  il
    valore economico del servizio  oggetto  dell'affidamento  e'  pari  o
    inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
    puo' avvenire a favore di societa' a  capitale  interamente  pubblico
    che abbia i  requisiti  richiesti  dall'ordinamento  europeo  per  la
    gestione cosiddetta «in house». 
      14. Le societa' cosiddette «in  house»  affidatarie  dirette  della
    gestione di servizi pubblici locali sono  assoggettate  al  patto  di
    stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
    Ministro per le riforme per il federalismo,  in  sede  di  attuazione
    dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
    112, convertito con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
    modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
    soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale  partecipano,
    dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
      15.  Le  societa'  cosiddette  «in   house»   e   le   societa'   a
    partecipazione mista  pubblica  e  privata,  affidatarie  di  servizi
    pubblici locali, applicano, per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le
    disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
    successive modificazioni. 
      16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
    n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del
    servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera  c)((,))
    del  medesimo  articolo  sono  state  specificamente  costituite,  si
    applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
    competitive ad evidenza pubblica le  quali  abbiano  ad  oggetto,  al
    tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  di  specifici
    compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano  ferme
    le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2)  e
    3), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
    modificazioni. 
      17.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   18,   comma
    2-((bis,)) primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
    n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
    133,  e  successive  modificazioni,  le  societa'  a   partecipazione
    pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con  propri
    provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
    e per il conferimento degli incarichi nel rispetto  dei  principi  di
    cui al comma 3 dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e'  fatto
    divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
    incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate  in
    mercati regolamentati. 
      18. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
    locali a societa' cosiddette «in house» e in tutti i casi in  cui  il
    capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
    affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
    ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
    secondo modalita'  definite  dallo  statuto  dell'ente  locale,  alla
    vigilanza dell'organo  di  revisione  di  cui  agli  articoli  234  e
    seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
    modificazioni.  Restano  ferme  le   disposizioni   contenute   nelle
    discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
    dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che
    espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di
    indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono
    svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
    dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
    dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il
    conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici
    locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
    disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 
      20. Il divieto di cui al comma 19 opera  anche  nei  confronti  del
    coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei
    soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro
    che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi
    titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti
    locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio
    pubblico locale. 
      21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori   di   societa'
    partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla
    nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui
    all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
    successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di
    partecipazione al capitale della stessa societa'. 
      22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento  della
    gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'
    svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
    relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 
      23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,  la  carica
    di amministratore locale, di cui al  comma  21,  non  possono  essere
    nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
    pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 
      24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
    in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,
    con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
    non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
      25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause
    di astensione previste  dall'articolo  51  del  codice  di  procedura
    civile. 
      26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
    dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di
    gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente
    locale stesso. 
      27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
    applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente
    alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      28. Ferma restando la  proprieta'  pubblica  delle  reti,  la  loro
    gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
      29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o  in
    caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al
    gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze
    necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
    per la prosecuzione del servizio,  come  individuati,  ai  sensi  del
    comma 11, lettera f)((,)) dall'ente affidante, a  titolo  gratuito  e
    liberi da pesi e gravami. 
      30. Se, al momento della cessazione della gestione, ((i beni di cui
    al comma 29)) non sono stati  interamente  ammortizzati,  il  gestore
    subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al
    valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di
    eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
    Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,
    anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
    decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
    stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
      31. L'importo di cui al comma 30 e'  indicato  nel  bando  o  nella
    lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo
    affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o
    della cessazione anticipata della gestione. 
      32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo  1,
    comma 117, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive
    modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
    quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente: 
      a) gli  affidamenti  diretti  relativi  a  servizi  il  cui  valore
    economico sia superiore alla somma di cui al comma  13,  nonche'  gli
    affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
    lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di
    apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data  del  31  marzo
    2012; 
      b) le gestioni affidate direttamente a  societa'  a  partecipazione
    mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
    mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
    principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
    tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
    operativi   connessi   alla   gestione   del    servizio,    cessano,
    improrogabilmente  e  senza  necessita'  di  apposita   deliberazione
    dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012; 
      c) le gestioni affidate direttamente a  societa'  a  partecipazione
    mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
    mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
    principi di cui al comma 8, le quali abbiano  avuto  ad  oggetto,  al
    tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla  scadenza
    prevista nel contratto di servizio; 
      d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre  2003
    a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale
    data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo  2359  del
    codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di
    servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
    progressivamente, attraverso procedure ad  evidenza  pubblica  ovvero
    forme  di  collocamento  privato  presso  investitori  qualificati  e
    operatori industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento
    entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro  il  31
    dicembre 2015;  ove  siffatte  condizioni  non  si  verifichino,  gli
    affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
    deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del  30
    giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. 
      33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
    una medesima controllante, anche  non  appartenenti  a  Stati  membri
    dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
    o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o  per  contratto
    servizi pubblici locali in virtu'  di  affidamento  diretto,  di  una
    procedura non ad evidenza pubblica ovvero  ai  sensi  del  comma  12,
    nonche' i soggetti cui e' affidata  la  gestione  delle  reti,  degli
    impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,
    qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
    possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti
    territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
    pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
    altre societa' che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne'
    partecipando a gare. Il divieto di cui al  primo  periodo  opera  per
    tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
    in mercati regolamentati e alle societa'  da  queste  direttamente  o
    indirettamente controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
    civile, nonche' al  socio  selezionato  ai  sensi  del  comma  12.  I
    soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono
    comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima  gara
    successiva alla cessazione del servizio,  svolta  mediante  procedura
    competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
    forniti. 
      34.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo   il
    servizio idrico integrato, ad  eccezione  di  quanto  previsto  ((dai
    commi da 19 a 27)), il servizio di distribuzione di gas naturale,  di
    cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  il  servizio  di
    distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo  16
    marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
    trasporto ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19
    novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle  farmacie  comunali,
    di  cui  alla  legge  2   aprile   1968,   n.   475((.   E'   escluso
    dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo  quanto
    disposto dall'articolo 2, comma 42,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10.)) 
      35.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento  gia'   avviate
    all'entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 5 
     
     
                Norme in materia di societa' municipalizzate 
     
      1.  Una  quota  del  Fondo  infrastrutture  di   cui   all'articolo
    6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nei  limiti  delle
    disponibilita' in base alla legislazione vigente e  comunque  fino  a
    250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per  l'anno
    2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
    dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti
    territoriali che procedano, rispettivamente,  entro  il  31  dicembre
    2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
    in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,
    diversi dal servizio idrico.  L'effettuazione  delle  dismissioni  e'
    comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere  sulla
    predetta quota sono escluse  dai  vincoli  del  patto  di  stabilita'
    interno. La quota assegnata a  ciascun  ente  territoriale  non  puo'
    essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.  La  quota
    non assegnata agli enti  territoriali  e'  destinata  alle  finalita'
    previste dal citato articolo 6-quinquies. 
      ((1-bis.  Per  il  ripristino  e  la  messa  in   sicurezza   delle
    infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi  nei  territori  della
    regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011,  per
    i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  apposito
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo  2011,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  22  marzo  2011,  e'
    autorizzata la spesa di  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2011.  Al
    relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di
    spesa di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011,  n.  111.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
    autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
      ((1-ter. Le disponibilita' derivanti da  specifiche  autorizzazioni
    legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
    dell'interno, e relative al  potenziamento  di  infrastrutture,  sono
    versate in Tesoreria entro trenta giorni  dalla  richiesta  dell'ente
    interessato.  L'ente  destinatario  del  finanziamento  e'  tenuto  a
    rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.)) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                (( Art. 5-bis 
     
     
    Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del
                                  Piano Sud 
     
      1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo
    sviluppo delle  regioni  dell'obiettivo  convergenza  e  l'attuazione
    delle  finalita'  del  Piano  per  il  Sud,  a  decorrere   dall'anno
    finanziario in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e
    di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni  a
    valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione  di  cui
    all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  sui
    cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi   comunitari   a   finalita'
    strutturale, nonche' sulle risorse individuate  ai  sensi  di  quanto
    previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126  e  127,
    della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto,  comunque,  delle
    condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del
    presente articolo.)) 
      ((2. Al fine di salvaguardare gli equilibri  di  finanza  pubblica,
    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
    con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
    territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
    tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano da  adottare  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  sono
    stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma  1,  nonche'
    le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni  dei
    relativi maggiori oneri, garantendo in  ogni  caso  il  rispetto  dei
    tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato  e
    delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
    pubblica per l'anno di riferimento.)) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 6 
     
    Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio
      attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori
      semplificazioni 
     
      1. All'articolo  19,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 4, dopo le parole «primo  periodo  del  comma  3»  sono
    inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»; 
      b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le  parole:  «disposizioni
    di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»; 
      c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «6-ter.  La  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   la
    denuncia e la dichiarazione di  inizio  attivita'  non  costituiscono
    provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
    possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
    all'amministrazione    e,    in    caso    di    inerzia,    esperire
    ((esclusivamente)) l'azione di cui all'articolo 31, commi 1,  2  e  3
    del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
      ((2. Al fine di  garantire  un  adeguato  periodo  transitorio  per
    consentire la progressiva entrata  in  operativita'  del  Sistema  di
    controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI),   nonche'
    l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
    Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
    attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
    di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
    e sino al 15 dicembre 2011,  la  verifica  tecnica  delle  componenti
    software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione  di
    tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto  a  quelle  attualmente
    previste, organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
    categoria maggiormente rappresentative,  test  di  funzionamento  con
    l'obiettivo   della   piu'   ampia   partecipazione   degli   utenti.
    Conseguentemente, fermo quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,
    lettera f))-octies((), del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
    per i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
    maggio 2011, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n.  124  del  30
    maggio 2011, per  gli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1  del
    predetto decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio e del mare 26  maggio  2011,  il  termine  di  entrata  in
    operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione  della
    presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica.)) 
      ((3. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
    semplificazione normativa, sentite le  categorie  interessate,  entro
    novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione  del  presente  decreto,  sono   individuate   specifiche
    tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
    dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'  ambientale,
    sono applicate, ai fini del  SISTRI,  le  procedure  previste  per  i
    rifiuti speciali non pericolosi.)) 
      ((3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente   rifiuti
    soggetti a ritiro  obbligatorio  da  parte  di  sistemi  di  gestione
    regolati per legge  possono  delegare  la  realizzazione  dei  propri
    adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di  recupero,  secondo  le
    modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.)) 
      4. ( ((Soppresso).)) 
      5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-((bis.))  Al  fine  di  dare  attuazione   a   quanto   disposto
    dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema
    pubblico  di   connettivita',   una   piattaforma   tecnologica   per
    l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
    amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al
    fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di  riconoscimento
    unificati,   l'autenticazione   certa   dei   soggetti    interessati
    all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.». 
      6. Le pubbliche amministrazioni possono  utilizzare,  entro  il  31
    dicembre 2013, la infrastruttura  prevista  dall'articolo  81,  comma
    2-((bis,)) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine
    di consentire la  realizzazione  e  la  messa  a  disposizione  della
    posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato. 
      ((6-bis . Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa  e  di
    evitare l'insorgere  di  ulteriore  contenzioso,  nei  confronti  dei
    soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di  cui  all'articolo
    1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  in
    assenza della condizione reddituale stabilita dal citato  comma  333,
    non si applicano le conseguenti sanzioni penali e  amministrative  se
    essi restituiscono le somme  indebitamente  percepite  entro  novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente   decreto.   I   procedimenti   penali   ed   amministrativi
    eventualmente avviati sono sospesi sino alla  scadenza  del  predetto
    termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.)) 
      ((6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto
    in  tema  di  razionalizzazione  della  spesa  delle  amministrazioni
    pubbliche al comma 1 dell'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree
    a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad  operazioni  di
    permuta, senza oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,  di  beni
    appartenenti allo Stato, con esclusione  di  tutti  i  beni  comunque
    trasferibili agli enti pubblici territoriali  ai  sensi  del  decreto
    legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  fermo  restando  quanto  previsto
    dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
    con immobili adeguati all'uso  governativo,  al  fine  di  rilasciare
    immobili di terzi attualmente condotti  in  locazione  passiva  dalla
    pubblica  amministrazione  ovvero  appartenenti  al  demanio   e   al
    patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni  dello
    Stato  comunicano  all'Agenzia  del  demanio  l'ammontare  dei  fondi
    statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di
    nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa  per
    effetto di operazioni  di  permuta,  ovvero  gli  immobili  di  nuova
    realizzazione da destinare ad uso governativo.)) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                (( Art. 6-bis 
     
     
                       Accesso ai sistemi informativi 
     
      1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui
    al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso,
    anche per le finalita' ivi previste, i soggetti  che  partecipano  al
    sistema di prevenzione di cui al comma  5  dell'articolo  30-ter  del
    decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva  la  facolta'
    di istituire e partecipare ai sistemi di  cui  all'articolo  119  del
    decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196.  Dall'attuazione  del
    periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica. )) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                (( Art. 6-ter 
     
     
                  Fondo di rotazione per la progettualita' 
     
      1.  Le  risorse  disponibili  sul  Fondo  di   rotazione   di   cui
    all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  sono
    destinate prioritariamente alla progettazione delle  opere,  inserite
    nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di  entrata
    in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  che
    ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta'  dell'ente  locale
    interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme  all'opera
    o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto
    dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995. 
      2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del
    Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
    con le modalita' definite con deliberazione della  Cassa  depositi  e
    prestiti Spa, la richiesta di  accesso  al  finanziamento,  allegando
    alla stessa la descrizione dell'opera o  delle  opere  che  intendono
    realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo. 
      3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa  depositi
    e prestiti Spa provvede a formare una  graduatoria  nel  rispetto  di
    quanto previsto al comma 1. )) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 7 
     
    Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe  elettriche  e
      misure  di  perequazione  nei  settori  petrolifero,   dell'energia
      elettrica e del gas 
     
      1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
    n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
    133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni  di  euro»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «superiore a  10  milioni  di  euro  e  un
    reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»; 
      b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
      «c) produzione,  trasmissione  e  dispacciamento,  distribuzione  o
    commercializzazione  dell'energia  elettrica;  c-bis)   trasporto   o
    distribuzione del gas naturale»; 
      c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica»  sono
    soppresse. 
      2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
    disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
    articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo
    a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
      3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31
    dicembre  2010,  l'aliquota  dell'addizionale  di  cui  al  comma  16
    dell'articolo  81  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali. 
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
    determinazione dell'acconto di  imposta  dovuto  per  il  periodo  di
    imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
      5. A quanto previsto dai commi 1  e  3  del  presente  articolo  si
    applicano le disposizioni di cui al comma  18  dell'articolo  81  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
    relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. 
      6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori  entrate
    stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012  e  900
    milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                (( Art. 7-bis 
     
     
       Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 
     
      1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
    sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) al comma 4, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole:  «,  sono  sottoposti  al  parere  preventivo  della
    predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro  entrata  in
    vigore»;)) 
      (( b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
    ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi  di  cui  al
    comma 4».)) 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 8 
     
     
           Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
     
      1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
    aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
    comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   ((o
    territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
    azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
    interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28
    giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese  ((con  efficacia
    nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di
    essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo
    alle predette rappresentanze  sindacali,))finalizzate  alla  maggiore
    occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
    forme di partecipazione dei lavoratori,))alla  emersione  del  lavoro
    irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
    gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
    all'avvio di nuove attivita'. 
      2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la
    regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e
    della produzione ((con riferimento)): 
      a)  agli  impianti  audiovisivi  e  alla  introduzione   di   nuove
    tecnologie; 
      b)  alle  mansioni   del   lavoratore,   alla   classificazione   e
    inquadramento del personale; 
      c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,  modulato
    o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
    ricorso alla somministrazione di lavoro; 
      d) alla disciplina dell'orario di lavoro; 
      e) alle modalita'  di  assunzione  e  disciplina  del  rapporto  di
    lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  a
    progetto e le partite IVA,  alla  trasformazione  e  conversione  dei
    contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso  dal  rapporto  di
    lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio  ((,  il
    licenziamento della lavoratrice in concomitanza  del  matrimonio,  il
    licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza
    fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,  nonche'  fino
    ad un anno di  eta'  del  bambino,  il  licenziamento  causato  dalla
    domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
    bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del   lavoratore   ed   il
    licenziamento in caso di adozione o affidamento.)) 
      ((2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche'  i
    vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni
    internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1
    operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano
    le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni
    contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.)) 
      3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali
    vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
    del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
    di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
    si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a
    maggioranza dei lavoratori. 
      ((3-bis . All'articolo 36,  comma  1,  del  decreto  legislativo  8
    luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      ((  a)  all'alinea,  le  parole:  «e  la  normativa  regolamentare,
    compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate»  sono
    sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti
    collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione
    comunitaria, ed applicati»;)) 
      (( b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:)) 
      «((b-bis )condizioni di lavoro del personale))». 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 9 
     
     
           Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni 
     
        
      1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
    le seguenti modifiche: 
        a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Gli obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere
    rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi
    ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in
    diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
    sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto
    legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'
    produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna
    impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero
    di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a
    quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
    del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive
    o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»; 
        b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: 
      «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'
    di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
    servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
    produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
    gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
    2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
    risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
    dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
    appartenente al gruppo»; 
      «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su
    loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un
    numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio
    superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del
    minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della
    medesima regione»; 
      «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
    le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter». 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 10 
     
     
             Fondi interprofessionali per la formazione continua 
     
      1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o
    territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono  altresi'
    utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di
    formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto». 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 11 
     
     
         Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini 
     
      1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi
    unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti
    preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di
    idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta
    eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
    i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli
    alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,
    i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono
    avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono
    essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati
    entro e non  oltre  dodici  mesi  dal  conseguimento  ((del  relativo
    titolo)) di studio. 
      2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni)) regionali  trovano
    applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al
    comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196,
    e il relativo regolamento di attuazione. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 12 
     
     
             Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
     
      1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
    - Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  svolga
    un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera  o
    organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
    mediante violenza, minaccia,  o  intimidazione,  approfittando  dello
    stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori,  e'  punito  con  la
    reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro
    per ciascun lavoratore reclutato. 
      Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la
    sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze: 
        1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
    difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
    rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
        2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario
    di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle
    ferie; 
        3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di
    sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il
    lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'
    personale; 
        4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,
    metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente
    degradanti. 
      Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
    pena da un terzo alla meta': 
        1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
    tre; 
        2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
    eta' non lavorativa; 
        3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
    situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
    delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
      Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui
    agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
    oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione
    dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,
    nonche' il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo
    fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la
    pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. 
      La condanna per i delitti di cui al primo  comma  importa  altresi'
    l'esclusione  per  un  periodo   di   due   anni   da   agevolazioni,
    finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o  di  altri
    enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi  al  settore  di
    attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 
      L'esclusione di cui al secondo comma e'  aumentata  a  cinque  anni
    quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata  applicata
    la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo  comma,  numeri  1)  e
    3)». 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 13 
     
     
    Trattamento economico dei  parlamentari  e  dei  membri  degli  altri
    organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per  i
                                 referendum 
     
      1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto, ((per gli anni 2011,
    2012  e  2013,))ai  membri  degli  organi   costituzionali((,   fatta
    eccezione per il Presidente della Repubblica  e  i  componenti  della
    Corte  costituzionale,))   si   applica,   senza   effetti   a   fini
    previdenziali, una  riduzione  delle  retribuzioni  o  indennita'  di
    carica superiori a 90.000 Euro lordi  annui  previste  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, in misura del  10  per  cento
    per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000  euro,  nonche'
    del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della
    predetta riduzione il  trattamento  economico  complessivo  non  puo'
    essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. 
      2.  In  attesa  della  revisione  costituzionale   concernente   la
    riduzione del numero dei parlamentari e  della  rideterminazione  del
    trattamento  economico  omnicomprensivo  annualmente  corrisposto  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
      (( a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi  attivita'  lavorativa
    per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore  al  15  per
    cento dell'indennita' parlamentare la  riduzione  dell'indennita'  di
    cui al comma 1 si applica in misura del 20 per  cento  per  la  parte
    eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del  40  per
    cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si  applica
    con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;)) 
      b) le Camere, in conformita' con  quanto  previsto  dai  rispettivi
    ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di  entrata
    in vigore  del  presente  decreto  le  modalita'  piu'  adeguate  per
    correlare l'indennita' parlamentare al  tasso  di  partecipazione  di
    ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e  delle
    Commissioni. 
      ((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004,  n.
    215,  e  successive  modificazioni,  le  cariche  di  deputato  e  di
    senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1,  comma
    2, della citata  legge  n.  215  del  2004,  sono  incompatibili  con
    qualsiasi  altra  carica  pubblica  elettiva  di  natura  monocratica
    relativa ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  aventi,
    alla data di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione
    superiore  a  5.000  abitanti,   fermo   restando   quanto   previsto
    dall'articolo 62 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
    agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo  periodo  si
    applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
    alla prima legislatura parlamentare successiva alla data  di  entrata
    in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data  di  indizione
    delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, le incompatibilita' di  cui  al  primo  periodo  si
    applicano, altresi', alla carica di  membro  del  Parlamento  europeo
    spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
    commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24  gennaio
    1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  il
    divieto  di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al  momento
    dell'esercizio dell'opzione, non  spetta  alcun  trattamento  per  la
    carica sopraggiunta.)) 
      4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi  piu'  di
    un ((referendum)) abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi
    dell'articolo 34 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,  avviene  per
    tutti i ((referendum)) abrogativi nella medesima data». 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 14 
     
     
    Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative
                         indennita'. Misure premiali 
     
      1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  del
    coordinamento della finanza  pubblica,  le  Regioni,  ai  fini  della
    collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui
    all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal  predetto  articolo
    20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia  statutaria
    e  legislativa,  i  rispettivi  ordinamenti  ai  seguenti   ulteriori
    parametri: 
      a) previsione che il numero massimo dei consiglieri  regionali,  ad
    esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia  uguale  o
    inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di
    abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due  milioni  di
    abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro  milioni
    di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a  sei  milioni
    di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
    di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione  superiore  ad  otto
    milioni  di  abitanti.  La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri
    regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da
    ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
    presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
    regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore  del
    presente  decreto,  abbiano  un  numero  di   consiglieri   regionali
    inferiore a quello  previsto  nella  presente  lettera,  non  possono
    aumentarne il numero; 
      b) previsione che il numero massimo degli assessori  regionali  sia
    pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
    regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve
    essere operata entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna  regione,  dalla
    prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto; 
      c) riduzione a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  in  attuazione  di
    quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
    2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,
    degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti  in
    favore dei consiglieri  regionali  entro  il  limite  dell'indennita'
    massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come  rideterminata
    ((ai sensi dell'articolo 13)) del presente decreto; 
      d)  previsione  che  il  trattamento  economico   dei   consiglieri
    regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori  del
    Consiglio regionale; 
      e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei
    revisori dei conti,  quale  organo  di  vigilanza  sulla  regolarita'
    contabile, finanziaria ed economica della  gestione  dell'ente;  ((il
    Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera  in
    raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
    i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione  da  un
    elenco, i cui iscritti devono  possedere  i  requisiti  previsti  dai
    principi contabili internazionali, avere  la  qualifica  di  revisori
    legali di cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  ed
    essere in  possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in
    materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e  finanziaria
    anche degli enti territoriali, secondo i  criteri  individuati  dalla
    Corte dei conti;)) 
      f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima  legislatura
    regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
    del presente decreto, al sistema  previdenziale  contributivo  per  i
    consiglieri regionali. 
      2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da  parte  delle
    Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
    Bolzano costituisce condizione per  l'applicazione  dell'articolo  27
    della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a
    statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi
    del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi
    costituzionali di perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di
    riferimento per l'applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie
    previste dalla normativa vigente. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 15 
     
     
            Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali 
     
      ((1. (Soppresso).)) 
      ((2. (Soppresso).)) 
      ((3. (Soppresso).)) 
      ((4. (Soppresso).)) 
      5. A decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  di  governo  delle
    Province successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, il numero dei  consiglieri  provinciali  e  degli  assessori
    provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di  entrata
    in  vigore  del  presente  decreto  e'  ridotto  della   meta',   con
    arrotondamento all'unita' superiore. 
      ((6. (Soppresso).)) 
      ((7. (Soppresso).)) 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                 (( Art. 16 
     
     
    Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei  comuni
         e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali 
     
      1. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
    finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
    contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
    svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  a
    decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino
    a 1.000 abitanti  esercitano  obbligatoriamente  in  forma  associata
    tutte le funzioni amministrative e  tutti  i  servizi  pubblici  loro
    spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di
    comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di  cui  al  decreto
    legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Le  disposizioni  di  cui  al
    presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio  coincide
    integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di
    Campione d'Italia.)) 
      ((2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta' di  aderire
    anche comuni con popolazione superiore  a  1.000  abitanti,  al  fine
    dell'esercizio in forma associata di tutte le  funzioni  fondamentali
    loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad
    esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni  di
    cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato  decreto-legge
    n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
    2010. I comuni  di  cui  al  primo  periodo  hanno,  in  alternativa,
    facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti
    i servizi pubblici  loro  spettanti  sulla  base  della  legislazione
    vigente.)) 
      ((3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi
    2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui  al  decreto
    legislativo n. 267 del 2000, si  applica  la  disciplina  di  cui  al
    presente articolo.)) 
      ((4. Sono affidate all'unione, per conto dei  comuni  che  ne  sono
    membri,  la  programmazione  economico-finanziaria  e   la   gestione
    contabile di cui alla parte II del  citato  testo  unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da
    essi esercitate per mezzo  dell'unione.  I  comuni  che  sono  membri
    dell'unione  concorrono  alla   predisposizione   del   bilancio   di
    previsione   dell'unione   per   l'anno   successivo   mediante    la
    deliberazione,  da  parte  del  consiglio   comunale,   da   adottare
    annualmente, entro il 30 novembre,  di  un  documento  programmatico,
    nell'ambito del piano generale di  indirizzo  deliberato  dall'unione
    entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento  da  adottare,  entro
    centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
    proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per
    le riforme per il  federalismo,  sono  disciplinati  il  procedimento
    amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento
    programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la
    successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune
    e l'unione.)) 
      ((5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
    essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti  alle  funzioni
    ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1,  2  e  4,  ferme
    restando le disposizioni  di  cui  all'articolo  111  del  codice  di
    procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte
    le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi
    loro affidati ai sensi dei  commi  1,  2  e  4,  nonche'  i  relativi
    rapporti finanziari risultanti dal bilancio.  A  decorrere  dall'anno
    2014, le unioni di comuni di  cui  al  comma  1  sono  soggette  alla
    disciplina del patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti  locali
    prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.)) 
      ((6. Le unioni di cui al comma 1 sono  istituite  in  modo  che  la
    complessiva   popolazione   residente   nei   rispettivi   territori,
    determinata ai sensi dell'articolo 156, comma  2,  del  citato  testo
    unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  sia  di  norma
    superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i  comuni
    che intendono comporre  una  medesima  unione  appartengano  o  siano
    appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata
    in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ciascuna
    regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici.)) 
      ((7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di  cui
    al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con  popolazione
    fino a 1.000 abitanti, entro i successivi  quattro  mesi  adeguano  i
    rispettivi  ordinamenti  alla  disciplina  delle  unioni  di  cui  al
    presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative  di  cui
    agli articoli 30 e 31 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
    legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di  farne  parte  alla
    data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.)) 
      ((8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data  di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente decreto, i  comuni  di
    cui  al  comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  da
    adottare,  a   maggioranza   dei   componenti,   conformemente   alle
    disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di
    aggregazione,  di  identico  contenuto,   per   l'istituzione   della
    rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31  dicembre  2012,  la
    regione  provvede,  secondo  il  proprio   ordinamento,   a   sancire
    l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
    determinate nelle proposte di cui  al  primo  periodo  e  sulla  base
    dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora  la
    proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle  disposizioni
    di cui al presente articolo.)) 
      ((9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti  negli
    organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto  2012,
    sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino
    a 1.000 abitanti che siano parti  della  stessa  unione,  nonche'  in
    quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale  unione
    tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il  sindaco  ed
    il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto.  Ai
    consigli  dei  comuni  che  sono  membri  di  tale  unione  competono
    esclusivamente  poteri  di  indirizzo  nei  confronti  del  consiglio
    dell'unione,  ferme  restando  le  funzioni  normative  che  ad  essi
    spettino in riferimento alle  attribuzioni  non  esercitate  mediante
    l'unione.)) 
      ((10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono  il  consiglio,
    il presidente e la giunta.)) 
      ((11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci  dei  comuni  che
    sono membri  dell'unione  nonche',  in  prima  applicazione,  da  due
    consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri  di  cui  al
    primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni  dopo  la  data  di
    istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i  comuni  che
    sono membri dell'unione dai  rispettivi  consigli  comunali,  con  la
    garanzia  che  uno  dei  due  appartenga   alle   opposizioni.   Fino
    all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12,  primo
    periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero  di  abitanti
    tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni  di
    competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo'  stabilire
    che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto
    contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di  governo
    di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato
    di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente  il  sistema  di
    elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3
    della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e  successive  modificazioni.  Al
    consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di
    cui al decreto legislativo n. 267 del  2000  al  consiglio  comunale,
    fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  4  e  9  del  presente
    articolo.)) 
      ((12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione  ai
    sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge  il
    presidente dell'unione tra i propri componenti.  Al  presidente,  che
    dura in carica due anni  e  mezzo  ed  e'  rinnovabile,  spettano  le
    competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50  del  citato  testo
    unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,  ferme  restando
    in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione
    le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.)) 
      ((13. La giunta dell'unione e'  composta  dal  presidente,  che  la
    presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
    componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
    i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
    competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
    cessazione del rispettivo presidente.)) 
      ((14.  Lo   statuto   dell'unione   individua   le   modalita'   di
    funzionamento dei propri  organi  e  ne  disciplina  i  rapporti.  Il
    consiglio  adotta  lo  statuto  dell'unione,  con   deliberazione   a
    maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni  dalla
    data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.)) 
      ((15. Ai consiglieri, al presidente ed agli  assessori  dell'unione
    si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del  citato
    testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000,  ed  ai
    relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
    rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco  ed  agli  assessori  dei
    comuni  aventi  corrispondente   popolazione.   Agli   amministratori
    dell'unione che risultino percepire  emolumenti  di  ogni  genere  in
    qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,
    del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
    fino  al  momento  dell'esercizio  dell'opzione,  non  spetta   alcun
    trattamento per la carica sopraggiunta.)) 
      ((16. L'obbligo di cui  al  comma  1  non  trova  applicazione  nei
    riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre  2012,  risultino
    esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui  al
    medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo  30  del
    citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Ai
    fini di cui al primo periodo, tali comuni  trasmettono  al  Ministero
    dell'interno, entro il 15 ottobre 2012,  un'attestazione  comprovante
    il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed  efficienza
    nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive  attribuzioni.
    Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro  tre  mesi
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente  decreto,  sono  determinati  contenuti  e  modalita'  delle
    attestazioni di cui al secondo periodo.  Il  Ministero  dell'interno,
    previa valutazione delle attestazioni ricevute,  adotta  con  proprio
    decreto, da pubblicare entro il 30 novembre  2012  nel  proprio  sito
    internet,  l'elenco  dei  comuni  obbligati  e  di  quelli   esentati
    dall'obbligo di cui al comma 1.)) 
      ((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun  consiglio  comunale
    successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
    del presente decreto:)) 
      (( a) per i comuni  con  popolazione  fino  a  1.000  abitanti,  il
    consiglio comunale  e'  composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  sei
    consiglieri;)) 
      (( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
    abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
    da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  stabilito
    in due;)) 
      (( c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
    abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
    da  sette  consiglieri  ed  il  numero  massimo  degli  assessori  e'
    stabilito in tre;)) 
      (( d) per i comuni con popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a
    10.000 abitanti, il consiglio comunale e'  composto,  oltre  che  dal
    sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
    stabilito in quattro.)) 
      ((18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri  dei
    comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili  le
    disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui  al
    decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono  altresi'  applicabili,
    con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
    all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
    n. 267 del 2000.)) 
      ((19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le  parole:  «previsti  dal
    regolamento»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e,  nei   comuni   con
    popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un
    arco  temporale  non  coincidente  con   l'orario   di   lavoro   dei
    partecipanti».)) 
      ((20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo n.  267  del  2000,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
    le riunioni della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in  un  arco
    temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».)) 
      ((21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo  n.  267  del  2000,  le  parole:  «per  l'intera
    giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite
    dalle  seguenti:  «per  il  tempo  strettamente  necessario  per   la
    partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi  consigli  e  per  il
    raggiungimento del luogo di suo svolgimento».)) 
      ((22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
    2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  le
    parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi  le  isole  monocomune»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «superiore  a  1.000  e  fino  a  5.000
    abitanti, esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente
    con quello di una o di piu' isole».)) 
      ((23. All'articolo 2, comma 7, del  decreto  legislativo  14  marzo
    2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «i comuni il  cui  territorio  coincide  integralmente  con
    quello di una o di piu' isole».)) 
      ((24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del  citato  decreto-legge
    n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
    degli abitanti del comune demograficamente piu'  piccolo  tra  quelli
    associati» sono sostituite dalle seguenti:  «10.000  abitanti,  salvo
    diverso limite demografico individuato dalla regione entro  due  mesi
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138»;  al  medesimo  comma  31,  la
    lettera  c)  e'  abrogata  e  la  lettera  b)  e'  sostituita   dalla
    seguente:)) 
      ((«b) entro il 31  dicembre  2012  con  riguardo  a  tutte  le  sei
    funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
    3, della citata legge n. 42 del 2009».)) 
      ((25. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di  revisione
    successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
    revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante  estrazione
    da un elenco nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i
    soggetti iscritti, a livello regionale,  nel  Registro  dei  revisori
    legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche'
    gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
    contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro
    sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   criteri   per
    l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo,
    nel rispetto dei seguenti principi:)) 
      a) ((rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi
    e registri  di  cui  al  presente  comma  e  popolazione  di  ciascun
    comune;)) 
      b)  ((previsione  della   necessita',   ai   fini   dell'iscrizione
    nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza  avanzato
    richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
    locali;)) 
      c) ((possesso di specifica qualificazione professionale in  materia
    di contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria  degli
    enti pubblici territoriali.)) 
      ((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di  governo
    degli enti locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in  apposito
    prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227  del  citato
    testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Tale
    prospetto e' trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della
    Corte   dei   conti   ed   e'   pubblicato,   entro   dieci    giorni
    dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
    Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la
    Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo  3
    del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il   Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al
    primo periodo.)) 
      ((27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del  citato  decreto-legge
    n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma  32,
    le parole «31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
    dicembre 2012».)) 
      ((28. Al fine di verificare il  perseguimento  degli  obiettivi  di
    semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
    locali, il prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
    abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
    dall'articolo 2, comma 186, lettera e)  ,  della  legge  23  dicembre
    2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo  14,  comma
    32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010,  come  da
    ultimo modificato dal comma 27 del presente  articolo.  Nel  caso  in
    cui, all'esito  dell'accertamento,  il  prefetto  rilevi  la  mancata
    attuazione di quanto previsto dalle  disposizioni  di  cui  al  primo
    periodo, assegna agli enti inadempienti un termine  perentorio  entro
    il  quale  provvedere.  Decorso  inutilmente  detto  termine,   fermo
    restando quanto previsto  dal  secondo  periodo,  trova  applicazione
    l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
      ((29. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  ai
    comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
    autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
    regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
    secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
    n. 42.)) 
      ((30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni  di  cui  al
    presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica.)) 
      ((31. A  decorrere  dall'anno  2013,  le  disposizioni  vigenti  in
    materia  di  patto  di  stabilita'  interno  per  i  comuni   trovano
    applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore
    a 1.000 abitanti)) 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 17 
     
     
    Disposizioni relative al  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del
                                   Lavoro 
     
      1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
      a) ((l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:)) 
      ((«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale
    dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da  rappresentanti
    delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  di
    promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numero
    di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo  la
    ripartizione stabilita con decreto del Presidente  della  Repubblica,
    su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
    disposizione.»;)) 
      b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «((Art. 14 (Pronunce del CNEL). -  1.))  Gli  atti  del  CNEL  sono
    assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in  Assemblea.  Il
    presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario  generale,  puo'
    istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in  ciascuna  delle
    quali siedono non piu'  di  quindici  consiglieri,  proporzionalmente
    alle varie rappresentanze.  La  presidenza  di  ciascuna  commissione
    istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.». 
      2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.
    936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
    ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
    articolo. ((Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
    del decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  all'articolo  2
    della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera  a)
    , del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti  del
    Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  in  carica  e  si
    provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti  in
    conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto)). 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 18 
     
     
                          Voli in classe economica 
     
      1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti  delle
    amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,   anche   a
    ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
    degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e  speciali,  di
    aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative
    indipendenti o di altri enti pubblici  e  i  commissari  straordinari
    che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni  di  servizio
    all'interno  ((dei  Paesi  appartenenti   al   Consiglio   d'Europa))
    utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in  classe  economica.
    Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216,  della  legge
    23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della  legge  27
    dicembre 2006, n. 296, le parole  «al  personale  con  qualifica  non
    inferiore a dirigente di prima fascia e  alle  categorie  equiparate,
    nonche'» sono soppresse. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 19 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Alle  maggiori  spese  derivanti  dall'attuazione  del  presente
    decreto, di cui, rispettivamente,  all'articolo  1  commi  16  e  25,
    ((all'articolo 2 comma 2)), all'articolo 5  e  all'articolo  7,  pari
    complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di  euro  per  l'anno  2012  a
    ((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di  euro
    per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni  di
    euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini  di  indebitamento  netto,
    182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a  ((320,8  milioni))  per  l'anno
    2014, si provvede con quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
    dal presente decreto. 
      2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               (( Art. 19-bis 
     
     
    Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto  speciale  e  le
                              province autonome 
     
      1. L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  nelle
    regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
    Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative  norme
    di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della  legge
    5 maggio 2009, n. 42.)) 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 20 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
    
    

    Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale
    - serie generale - n. 188 del 13  agosto  2011),  coordinato  con  la
    legge di conversione 14 settembre 2011,  n.  148  (in Gazzetta Ufficiale
    - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (11A12346), in G.U.R.I. del 16 settembre 2011, n. 216
     
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